Le risposte sono tratte dall’opuscolo del Ministero della salute “Etichettatura degli alimenti. Cosa dobbiamo sapere”
1. Quali sono le indicazioni che un’etichetta deve obbligatoriamente riportare? La denominazione dell’alimento (accanto a cui deve essere scritto anche lo stato fisico in cui si trova il prodotto o il trattamento subìto: ad esempio, “in polvere”, “liofilazzato”, “decongelato” etc.); l’elenco degli ingredienti (ovvero tutte le sostanze impiegate nella produzione in ordine decrescente di peso); la durabilità del prodotto (con due distinte indicazioni: la data di scadenza, con la dicitura “da consumare entro il”, che indica il limite oltre il quale il prodotto non deve essere consumato, e il termine minimo di conservazione, con la dicitura “da consumare preferibilmente entro il”, che significa che il prodotto oltre quella data può avere modificato odore e sapore, ma non presenta rischi per la salute); le condizioni di conservazione ed uso (quest’ultimo, si intende, dopo l’apertura); il Paese d’origine e il luogo di provenienza; la dichiarazione nutrizionale (ovvero la tabella con valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale). Tutte le indicazioni devono essere leggibili, stampate in carattere pari o superiore a 1,2 mm (nelle confezioni più piccole pari o superiore a 0,9 mm).
2. Quali sono le novità? Una delle novità più importanti riguarda la comparsa degli allergeni (cereali contenenti glutine, arachidi, molluschi, frutta a guscio, solo per citarne alcuni) nell’elenco degli ingredienti, che devono essere evidenziati con caratteri diversi rispetto agli altri ingredienti per dimensioni, stile o colore. Nel caso della presenza di oli o grassi vegetali è previsto un apposito elenco che ne specifica l’origine (olio di palma, di cocco e così via). Inoltre, l’indicazione del Paese d’origine e del luogo di provenienza, già obbligatoria per alcuni prodotti, viene estesa anche a carni fresche e congelate di suini, caprini, ovini e pollame.
3. Quali sono invece le indicazioni complementari? I cosiddetti claim, ossia le indicazioni nutrizionali e sulla salute scritte sul prodotto, sono informazioni complementari armonizzate dal Regolamento Ce 1924/2006.
4. Cosa si intende per indicazioni nutrizionali? Tutte quelle indicazioni che affermano o suggeriscono che un alimento ha particolari proprietà nutrizionali benefiche dovute all’energia che apporta (a tasso ridotto o accresciuto) e/o alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene (alcuni esempi: “a basso contenuto calorico”; “senza grassi”; “ricco di acidi grassi omega 3”, etc.).
5. Cosa si intende invece per indicazioni sulla salute? Qualunque informazione che affermi o suggerisca l’esistenza di un’associazione tra un alimento (o uno dei suoi componenti) e la salute (ad esempio: “il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali”, “la tale sostanza riduce o abbassa il colesterolo”, e così via). Per approfondire scarica l’opuscolo