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Il codice etico e la prova tv

Archiviato il campionato, è già tempo di Mondiali: il Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Cesare Prandelli ha convocato 30 calciatori per il ritiro azzurro pre-mondiale (raduno entro la mezzanotte di lunedì 19 maggio a Coverciano). Diventeranno 23 al momento della scelta definitiva (da compiere entro il 2 giugno): dopo una prima (da martedì 20 a giovedì 22 maggio) ed una seconda fase di lavoro (sempre a Firenze da lunedì 26 a venerdì 30), il 31 maggio a Londra gli Azzurri scenderanno in campo per l’amichevole con la Repubblica d’Irlanda, poi di nuovo tutti a Coverciano fino al 3 giugno. Il 4 a Perugia ci sarà la seconda gara di preparazione al Mondiale contro il Lussemburgo, il giorno seguente si partirà per il Brasile. L’8 giugno a Rio de Janeiro è previsto l’ultimo test-match con il Fluminense, prima dell’esordio a Manaus del 14 contro l’Inghilterra di Roy Hodgson.

Se questo è il programma completo di avvicinamento al Mondiale di Brasile 2014, quale è stato, qual è e quale sarà il comportamento non solo sportivo degli uomini scelti dal tecnico di Orzinuovi? Da molto tempo ormai si parla del codice etico di questa Nazionale: i valori imprescindibili, non soltanto tecnici ma soprattutto morali che dovrebbe possedere il calciatore italiano per poter accedere alle competizioni calcistiche internazionali più importanti in rappresentanza del belpaese. Ebbene, questo codice è stato oggetto di molteplici e diverse considerazioni, discussioni e interpretazioni. Per cercare di comprendere, al di là delle ragioni di opportunità di chi ha così tanto parlato e scritto sull’argomento in questi ultimi tempi, la verità più nascosta dell’impianto teorico e pratico, dobbiamo partire dalla realtà dei fatti materiali accaduti.

Certamente non possiamo sapere in anticipo cosa accadrà nei prossimi giorni ai fortunati ventitré della nostra tanto amata quanto criticata Nazionale: Balotelli ci sarà sicuramente, ma sarà come al solito imprevedibile il suo comportamento dentro e fuori dal campo. Cassano invece andrà al Mondiale? Probabilmente si e se si allora, cosa combinerà superata ormai la soglia dei trent’anni? E poi, “Balotellate” e “Cassanate” a parte, ci sarà anche De Rossi già resuscitato a suo tempo da Lippi nella finale orgogliosa di Berlino dopo la lunga squalifica mondiale del 2006 (quattro turni per la gomitata all’americano Mc Bride); ci sarà ancora lo juventino Bonucci, ma ancora una volta non ci sarà l’italiano di Russia Mimmo Criscito: c’è rimasto di merda come lui stesso ha dichiarato. E’ normale che sia così, anche se non sei Cabrini o Maldini.

Cosa è accaduto in passato e cosa accade ora invece si può studiare: il campionato italiano di calcio (non più ormai le competizioni internazionali e Paris Saint-Germain a parte) è stato l’osservatorio privilegiato del condottiero Cesare per la sua nuova campagna mondiale. Ha fatto le sue prime scelte portandosi dietro – come prevedibile – consensi e perplessità. Certo è che il “livornese” di Pisa Chiellini, punto fermo della Nazionale (si è fatto tutta la trafila nelle Rappresentative giovanili) e della Juventus dei record, non ha fatto nulla per semplificargli la vita: stangata con squalifica di 3 turni e prova tv per la gomitata rifilata al bosniaco Pjanić durante Roma-Juventus, proprio alla vigilia delle scelte mondiali. Anche i romanisti De Rossi e Destro furono fermati per questo, ma non soltanto dal giudice sportivo.

Ma veniamo al rigore di scienza e giurisprudenza, senza farci condizionare dalla fede calcistica. Per il tifoso della Capitale, si tratterebbe di un codice etico “mobile” per non dire ipocrita: perché Mattia Destro non fu convocato per lo stage di metà aprile per la manata ad Astori in Cagliari-Roma e Daniele De Rossi dovette saltare la prestigiosa amichevole con la Spagna per il pugno a Icardi in Roma-Inter? Prandelli ha già risposto: Chiellini va al Mondiale perché << non è stato un gesto violento e non ha alzato il gomito per far male >>. Aggiungendo poi: << Rispetto la decisione del giudice sportivo, ma io sono responsabile dei nostri comportamenti >>. A noi non interessa il giudizio: è importante conoscere le regole e le decisioni adottate, prima di tentare di dar loro la giusta interpretazione e scoprire eventuali incoerenze.

L’articolo 35 (Mezzi di prova e formalità procedurali) del Codice di Giustizia Sportiva (TITOLO IV – NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO) testualmente dispone:
1. Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.
1.1. I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale.
1.2. Gli organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.
1.3. Per le gare della LNP (Lega Nazionale Professionisti), limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara.
Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e/o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del Giudice sportivo nazionale una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata di una tassa di € 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione e/o della richiesta.
Con le stesse modalità e termini la società e/o il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema, sanzionato dall’arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati.
Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:
1) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato;
2) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;
3) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano;
4) l’impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano.
In tutti i casi previsti dal presente punto 1.3. il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
1.4. Le disposizioni di cui al punto 1.3. si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche dal commissario di campo, se designato.
1.5. La disciplina di cui ai precedenti punti 1.2. e 1.3. si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco.
La disciplina di cui al punto 1.4. si applica ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco.

Il Giudice sportivo Gianpaolo Tosel ha così inflitto la sanzione prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, ricostruendo l’azione incriminata con queste parole: << Il braccio sinistro portato all’altezza della spalla e quindi rivolto con repentino movimento rotatorio, non correlato ad una esigenza agonistica, al volto dell’antagonista, evidenzia infatti una “intenzionalità lesiva”, i cui effetti sono riscontrabili nelle immagini televisive >>. Il Giudice sportivo nell’occasione ha dovuto richiedere due supplementi di referto all’arbitro Russo, perché avendo quest’ultimo assegnato un calcio di punizione, una eventuale sua valutazione in merito avrebbe reso inapplicabile il ricorso alla prova tv e inammissibile quindi l’uso delle immagini.

L’episodio è stato in sostanza scomposto in due frazioni dal Giudice sportivo Tosel. Queste le dichiarazioni in proposito di Carmine Russo: << Preciso di avere visto e quindi sanzionato tecnicamente il calciatore sig. Chiellini Giorgio che impediva la corsa del calciatore sig. Pjanić Miralem, in barriera, verso il pallone creando ostacolo con il corpo >>. E poi: << Confermo … di non aver visto il contatto tra il gomito sinistro di Chiellini ed il volto di Pjanić >>.

Ma quali sono i precedenti? Nel dicembre 2012 Rubén Olivera commise fallo proprio su Pjanić e ci passeggiò sopra: l’arbitro era Banti della sezione di Livorno, che si accorse soltanto della prima scorrettezza. In Roma-Inter Bergonzi non mise a referto di aver visto il cazzotto di De Rossi a Icardi e neanche la disputa tra Juan Guilherme Nunes Jesus e Romagnoli, rendendo ammissibile la prova tv. In Cagliari-Roma fu richiesto all’arbitro Massa un doppio supplemento di referto per la manata (con conseguente simulazione) di Destro ad Astori: ironia della sorte, il romanista figura ora nella lista dei trenta pre-convocati da Prandelli, mentre il cagliaritano è tra gli esclusi eccellenti.

Ve lo ricordate anche Ibrahim Ba? Il 18 settembre 1999 si giocò Perugia-Cagliari ed il senegalese di Dakar naturalizzato francese appena arrivato dal Milan, colpì in mezzo al campo con una testata Fabio Macellari, terzino della formazione sarda: iniziò allora la storia della prova tv. Il direttore di gara era nientemeno che Pierluigi Collina, iscritto alla sezione AIA di Viareggio: né lui né i suoi assistenti videro nulla e il Giudice sportivo, utilizzando le immagini televisive squalificò per quattro giornate il calciatore del Perugia.

Codice etico e prova tv. Il CT azzurro è tornato sull’argomento: << Ho fatto un sogno: c’erano tre squadre massacrate per le gomitate e noi immacolati che andavamo avanti. Quello di Chiellini su Pjanić è un fallo di gioco …>>. Forse, la verità si nasconde proprio là!

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