Un copia e incolla
Dietro quel dettaglio apparentemente grottesco c’è però una questione assai meno divertente: quando l’espulsione di una persona diventa una procedura amministrativa da eseguire il più rapidamente possibile, quanto spazio rimane per guardare la persona che si sta espellendo?
Nel caso torinese ce n’è ancora di più. La donna aveva cercato ripetutamente di accedere alla Questura per presentare domanda di protezione internazionale, arrivando anche a manifestare la propria volontà attraverso una Pec. Non era riuscita a formalizzare la richiesta per una prassi imputabile agli uffici. Il giudice ha ritenuto quindi che la sua condizione di irregolarità fosse riconducibile a una causa di forza maggiore e ha ribadito l’obbligo di valutare autonomamente il rischio di refoulement, cioè di rinviare una persona in un luogo nel quale possa correre seri pericoli. Tradotto dal giuridichese: lo Stato non può prima impedirti di esercitare un diritto e poi punirti perché non sei riuscito a esercitarlo.
Dall’Italia all’Albania
Il caso arriva mentre il governo Meloni continua a puntare sui rimpatri e sulla loro esternalizzazione. Il Protocollo Italia-Albania, firmato nel 2023, consente all’Italia di gestire in territorio albanese strutture sottoposte alla giurisdizione italiana. Dopo i primi contenziosi sulle procedure accelerate di frontiera, il centro di Gjadër è stato utilizzato anche per persone già destinatarie di provvedimenti di espulsione.
Il governo rivendica questa linea come strumento di controllo delle frontiere e contrasto dell’immigrazione irregolare. Opposizioni, associazioni e giuristi la descrivono invece come una politica di esternalizzazione che allontana materialmente le persone dal territorio nel quale dovrebbero poter esercitare le proprie garanzie.
I tribunali, intanto, non hanno firmato un assegno in bianco. Nel 2026 la Corte d’appello di Roma ha negato in diversi casi la convalida del trattenimento di richiedenti asilo trasferiti a Gjadër, sollevando dubbi sulla compatibilità della disciplina italiana con il diritto europeo e, in particolare, sul diritto del richiedente a rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda.
La questione è arrivata alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Nelle conclusioni del 23 aprile 2026, l’avvocato generale Athanasios Rantos Emiliou ha sostenuto che il Protocollo non è incompatibile in quanto tale con il diritto dell’Unione, ma a una condizione decisiva: che i diritti dei migranti siano pienamente garantiti. Insomma, la parola rimpatrio sembra semplice soltanto nei comizi. Nel diritto lo è molto meno.
Il modello americano
Dall’altra parte dell’Atlantico Donald Trump ha portato molto più avanti la politica delle espulsioni verso Paesi terzi. Gli Stati Uniti non si limitano a rimandare le persone nel loro Paese d’origine. L’amministrazione ha concluso accordi con Stati disposti ad accogliere cittadini di Paesi terzi, anche persone che non hanno alcun legame con il luogo nel quale vengono trasferite.
Un’inchiesta internazionale pubblicata nel settembre 2026 ha ricostruito accordi con 35 Paesi e oltre 25 mila espulsioni verso Paesi terzi dall’insediamento della seconda amministrazione Trump. Le autorità statunitensi presentano il sistema come uno strumento per rendere eseguibili ordini di espulsione altrimenti difficili da attuare. Organizzazioni per i diritti umani e legali dei migranti contestano invece il rischio che le persone vengano trasferite senza poter far valere adeguatamente il pericolo di persecuzioni o violenze.
Il 18 settembre una Corte federale d’appello statunitense ha respinto la procedura che consentiva deportazioni rapide verso Paesi terzi senza offrire una possibilità effettiva di sollevare obiezioni sulla propria sicurezza. Il First Circuit ha in larga parte confermato una precedente decisione che aveva dichiarato illegittima la politica del Dipartimento per la Sicurezza interna sotto il profilo del due process.
Un biglietto per un Paese qualsiasi
La Liberia ha accettato di ricevere fino a 1.200 persone espulse dagli Stati Uniti nell’arco di dodici mesi. Secondo Reuters, molti dei destinatari di questi trasferimenti appartengono a categorie che non possono essere semplicemente rimpatriate nei Paesi d’origine perché giudici dell’immigrazione americani hanno riconosciuto un rischio di torture o altri abusi.
Robtel Neajai Pailey, studiosa liberiana di migrazioni, sostiene che l’accordo con Washington sia incostituzionale perché non sottoposto all’approvazione del Parlamento. Il governo liberiano ne difende invece la legittimità. È una contestazione politica e giuridica ancora aperta. Ed è qui che la geografia dell’espulsione assume contorni quasi surreali: non più soltanto il ritorno nel Paese di origine, ma il trasferimento verso uno Stato disposto ad accogliere una persona che spesso con quello Stato non ha mai avuto nulla a che fare.
Da un Paese che non è il tuo a un altro Paese che non è il tuo
Il punto non è “frontiere sì o no”. La questione non è stabilire se uno Stato abbia il diritto di controllare le proprie frontiere. Ce l’ha. E neppure sostenere che chiunque arrivi abbia automaticamente diritto a restare. Non è così. La questione è che cosa può fare uno Stato a una persona prima di accompagnarla alla frontiera. Può trattarla come una pratica? Può spedirla in un Paese con il quale non ha alcun rapporto? Può rendere difficilissimo presentare una domanda d’asilo e poi contestarle di non averla presentata? Può ricominciare una procedura di trattenimento quando un giudice ha appena negato la precedente? Sono precisamente queste le domande sulle quali tribunali italiani, europei e statunitensi stanno intervenendo.
Le politiche migratorie di Meloni e Trump vengono considerate xenofobe da parte delle organizzazioni impegnate nella tutela dei migranti; i due governi le presentano invece come politiche di sicurezza, controllo delle frontiere e contrasto dell’immigrazione irregolare. I sistemi giuridici sono diversi e le dimensioni dei programmi non sono sovrapponibili. Ma una tendenza comune è visibile: portare sempre più lontano dalla frontiera nazionale il luogo nel quale trattenere, esaminare, trasferire o espellere lo straniero.
E allora possiamo tornare a Torino. A una donna peruviana. A una Pec. A una porta della Questura alla quale aveva provato più volte a bussare. E a quel decreto scritto al maschile perché qualcuno aveva evidentemente preso il modello dal computer, cambiato qualche dato e premuto stampa. Forse è proprio da lì che bisogna guardare questa storia. Perché quando una persona diventa una pratica da espellere, anche la grammatica finisce per accorgersi che qualcosa non torna.
Fonti principali
• Progetto Melting Pot Europa — Sentenza del Giudice di pace di Torino del 28 marzo 2026 e commento, 25 settembre 2026
• Corte di giustizia dell’Unione europea — Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-414/25, 23 aprile 2026
• Ansa — Corte d’appello di Roma e dubbi sulla legittimità del Protocollo Italia-Albania, 11 marzo 2026
• Reuters — Corte d’appello Usa sulle deportazioni rapide verso Paesi terzi, 18 settembre 2026
• Reuters — Accordo Liberia-Stati Uniti per fino a 1.200 deportati di Paesi terzi, 18 agosto 2026
• The Guardian — Ricostruzione degli accordi statunitensi sulle deportazioni verso Paesi terzi, 21 settembre 2026
• The Liberian Investigator — Le contestazioni costituzionali di Robtel Neajai Pailey all’accordo con gli Stati Uniti
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