I tempi di formalizzazione delle domande di protezione internazionale presso le questure di Venezia e Vicenza hanno superato in modo significativo e reiterato il termine di legge, ragion per cui si configura una disfunzione organizzativa non occasionale, bensì strutturale. E sono le scelte organizzative interne all’Amministrazione ad aver determinato tale qualificata inefficienza.
È questo che afferma il Tar Veneto, Venezia, in due importanti sentenze del 18 marzo 2026, n. 616 e n. 617, con le quali il Collegio giudicante rompe il muro dietro cui le Questure e il Ministero dell’Interno si trincerano da anni per non risolvere l’inefficiente e dannosa gestione delle procedure relative alle domande di protezione internazionale.
Il Tar, con due pronunce senza precedenti, ribalta il rapporto di forza tra le Questure, il Ministero e le persone straniere richiedenti asilo, condannando le amministrazioni al ripristino di una funzione amministrativa così delicata come quella relativa all’accesso e allo svolgimento della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, ma anche stigmatizzando l’inerzia dell’Amministrazione centrale e l’insufficienza di riscontro probatorio delle Amministrazioni periferiche.
I ricorsi collettivi contro le questure di Venezia e Vicenza, accusate di ritardi sistematici nell’accesso alla procedura di protezione internazionale, presentati il 7 marzo 2025 da Asgi, Emergency, Lungo la Rotta Balcanica e Cadus contro la Questura di Venezia e da Asiu e Cadus contro la Questura di Vicenza, con il sostegno di Casa di Amadou, Oxfam Italia e Spazi Circolari, sono stati accolti.
Per la prima volta la class action pubblica è stata presentata solo da associazioni e non anche da singole persone straniere.






