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C’è a chi non piace farsi etichettare come maiale

Oltre la metà della spesa degli italiani resta anonima per colpa delle contraddittoria normativa comunitaria che obbliga ad indicare la provenienza nelle etichette per la carne bovina ma non per i prosciutti, per l’ortofrutta fresca ma non per i succhi di frutta, per le uova ma non per i formaggi, per il miele ma non per il latte. Lo denuncia Coldiretti, a poche ore dell’entrata in vigore delle nuove norme europee sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (Regolamento Ue 1169/2011) che prevedono nuove etichette per i prodotti alimentari in vendita che devono essere più scritte con caratteri più chiari e grandi ma anche riportare più informazioni: da una maggiore evidenza sulla presenza di sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze all’indicazione del tipo di oli e grassi utilizzati, dalla data di congelamento alle informazioni sullo stato fisico degli ingredienti utilizzati in modo, ad esempio, da non poter utilizzare il termine “latte”, se si usa latte in polvere o proteine del latte.

“Un passo in avanti importante che tuttavia non impedisce gli inganni del finto made in Italy sugli scaffali – denuncia Coldiretti – visto che due prosciutti su tre venduti come italiani, sono ottenuti da maiali allevati all’estero, ma anche tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro sono stranieri senza indicazione in etichetta, oltre un terzo della pasta ottenuta da grano che non è stato coltivato in Italia all’insaputa dei consumatori e la metà delle mozzarelle che sono fatte con latte straniero o addirittura semilavorati industriali (cagliate) provenienti dall’estero. In altre parole, contiene materie prime straniere circa un terzo (33%) della produzione complessiva dei prodotti agroalimentari venduti in Italia ed esportati con il marchio made in Italy, all’insaputa dei consumatori ed a danno delle aziende agricole”.

“Anche se si procede con lentezza per l’azione delle lobbies – sostiene ancora l’organizzazione agricola – il nuovo regolamento comunitario prevede che a partire dal prossimo 1 aprile 2015 dovranno essere indicate in etichetta luogo di allevamento e di macellazione di carni suine e ovi-caprine mentre per le carni diverse come quella di coniglio e per il latte e formaggi tale data rappresenta solo una scadenza per la presentazione di uno studio di fattibilità.

Ad oggi, quindi, in Europa è in vigore l’obbligo di indicare l’origine della carne bovina dopo l’emergenza mucca pazza, mentre dal 2003 è d’obbligo indicare varietà, qualità e provenienza nell’ortofrutta fresca, dal primo gennaio 2004 c’è il codice di identificazione per le uova, a partire dal primo agosto 2004 l’obbligo di indicare in etichetta il Paese di origine in cui il miele è stato raccolto e dal 1 luglio 2009 l’obbligo di indicare anche l’origine delle olive impiegate nell’olio.

Ma l’etichetta resta anonima oltre che per gli altri tipi di carne anche per i salumi, i succhi di frutta, la pasta ed i formaggi. L’Italia sotto il pressing della Coldiretti è all’avanguardia in questo percorso: il 7 giugno 2005 è scattato l’obbligo di indicare la zona di mungitura o la stalla di provenienza per il latte fresco; dal 17 ottobre 2005 l’obbligo di etichetta per il pollo Made in Italy per effetto dell’influenza aviaria; a partire dal 1 gennaio 2008 l’obbligo di etichettatura di origine per la passata di pomodoro.

La nuova etichetta europea degli alimenti in sintesi
Etichette più chiare e leggibili: le indicazioni obbligatorie dovranno essere scritte con caratteri più chiari e grandi, con una dimensione minima di almeno 1,2 mm (o 0,9 nel caso di confezioni piccole).

Evidenza del responsabile dell’alimento: tra le informazioni obbligatorie, oltre al nome, deve esserci l’indirizzo del responsabile dell’alimento, ossia l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto. Tale indicazione non va confusa con quelle dello stabilimento di produzione, obbligatoria per la norma nazionale ma che ora diventa facoltativa, apponibile con l’unica accortezza di non ingenerare confusione nel consumatore stesso rispetto all’indicazione obbligatoria del nome e dell’indirizzo del soggetto responsabile dell’etichettatura.

Allergeni in risalto: le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze (come derivati del grano e cereali contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, latticini contenenti lattosio) dovranno essere indicate con maggiore evidenza rispetto alle altre informazioni, ad esempio sottolineandole o mettendole in grassetto nella lista degli ingredienti. Anche i ristoranti e le attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno comunicare gli allergeni, tramite adeguati supporti (menù, cartello, lavagna o registro), ben visibili all’avventore. 

Più trasparenza sugli oli e grassi utilizzati: non sarà più possibile ingannare il consumatore celando, dietro la definizione generica di “oli vegetali” o “grassi vegetali”, l’utilizzo di oli o grassi tropicali a basso costo (es. olio di palma, di cocco o di cotone, che hanno effetti sulla salute): ora tra gli ingredienti si dovrà specificare quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato.

Stato fisico del prodotto: dovranno essere indicati con accuratezza i trattamenti subiti dal prodotto o anche dall’ingrediente. In tal modo non sarà possibile utilizzare solo il termine “latte”, se si usa latte in polvere o proteine del latte.
Informazioni sul congelamento e scongelamento: in caso di carne e pesce congelato e preparazioni congelate di carne e pesce congelato non lavorato, andrà indicata la data di congelamento. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione “decongelato”.

Indicazione di ingredienti sostitutivi: per tutelare il consumatore da indicazioni ingannevoli, quando si sostituisce un ingrediente normalmente utilizzato, in un particolare prodotto, con un altro ingrediente, come ad esempio i sostituti del formaggio, l’ingrediente succedaneo impiegato va specificato immediatamente accanto al nome del prodotto, utilizzando per la stessa caratteri adeguati (pari almeno al 75% a quelli utilizzati per il nome del prodotto).

Alimenti contenenti caffeina: per i bambini e le donne in gravidanza e in allattamento sono previste avvertenze particolari per determinati alimenti contenenti caffeina, per esempio i cosiddetti “energy drinks”.

Scadenza ripetuta sulle monoporzioni: la data di scadenza dovrà essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna, in modo da rendere più agevole l’informazione al consumatore secondo la Coldiretti.

 

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