Sport

La discriminazione territoriale

Quel che è successo a Roma in occasione della finale di Coppa Italia del 3 maggio 2014 tra Napoli e Fiorentina è noto a tutti, con le immagini degli scontri di Tor di Quinto prima del match che hanno fatto il giro del mondo. Preferiamo non commentare, per evitare di unirci al coro di chi si scandalizza ora per non far niente di concreto in un prossimo futuro. La violenza, fisica ma non solo, non è tollerabile per un individuo sano ed il problema, come al solito, sta alla base e più in profondità, al di là di ogni manifestazione esteriore. Così come il razzismo e ogni altra forma di discriminazione.

Nel calcio ultimamente si parla molto anche di quelle: ma cos’è esattamente la discriminazione territoriale? A margine dell’assurda pagina di sport dello scorso sabato, il giudice sportivo Tosel ha ordinato la chiusura per due giornate dello stadio “San Paolo” di Napoli e inflitto € 60.000,00 di multa al club partenopeo (e una con la condizionale alla curva “Fiesole” della Fiorentina per i cori anti-Vesuvio). Di Genny ‘a carogna e del suo slogan sulla maglietta, dell’ultrà romanista “Gastone” e degli altri complici si occuperà ampiamente la magistratura.

Non molto tempo fa la Roma del francese Garcia aveva giocato la sua gara casalinga contro l’Internazionale di Walter Mazzarri: poche emozioni, nessun gol ma tanti spazi vuoti sulle gradinate dello Stadio Olimpico. Eppure Totti e compagni, dopo un paio d’anni trascorsi tra alti e bassi sotto la nuova dirigenza americana, sono tornati a far sognare il folto e caloroso pubblico giallorosso. Ma allora perché già là, in Curva Sud e non solo, non c’era nessuno ad incoraggiare i propri beniamini? Proprio dopo la semifinale di Coppa Italia tra Roma e Napoli era stata comminata la squalifica delle curve per le due successive gare casalinghe, quelle con la Sampdoria e contro l’Inter appunto. Il motivo? I cori di discriminazione territoriale.

Il primo ricorso era stato respinto, ma non è finita qui. Nel Comunicato Ufficiale n. 215, la Corte di Giustizia Federale (Iᵃ Sezione L.N.P. Serie A – L.N.P. Serie B), al punto 5 era intervenuta (2° Collegio: riunione tenutasi in Roma il 21 febbraio 2014) in merito al secondo ricorso con richiesta di procedimento di urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. della Società A.S. Roma S.P.A. avverso le nuove sanzioni: ammenda di € 80.000,00 e obbligo di disputare 1 gara con il settore denominato “DISTINTI SUD” privo di spettatori, inflitte alla reclamante in seguito alla gara ROMA/SAMPDORIA del 16.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 130 del 18.2.2014). I tifosi romanisti per protesta avevano continuato a intonare cori offensivi nei confronti dei napoletani.

Ma cosa sta succedendo di recente nella Capitale e in numerosi stadi d’Italia? Torniamo alla domanda: che cos’è la discriminazione territoriale? Partiamo dal citato caso passato in giudicato per fare un po’ di chiarezza sull’argomento. In sintesi: la C.G.F. ha accolto parzialmente il ricorso, riducendo la sanzione pecuniaria inflitta ad € 50.000,00, disponendo la restituzione della tassa reclamo ma confermando il provvedimento punitivo nei confronti dei cori discriminatori intonati dai tifosi giallorossi. Ad avviso della Corte, ciò che rileva ai fini dell’applicazione del nuovo art. 11 (Responsabilità per comportamenti discriminatori) del Codice di Giustizia Sportiva, è l’oggettiva natura della violazione accertata, pur nella finalità di protesta posta alla base dei cori (su questo si era basata la difesa della Roma).

Il nuovo articolo 11 del Codice di Giustizia Sportiva si intitola Responsabilità per comportamenti discriminatori e si articola in cinque commi, che così dispongono:

1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori;

2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1, nonché con l’ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore professionistico. I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1, nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00;

3. Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 18, comma 1 lett. e). Qualora alla prima violazione, si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1, lettere d), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla prima, oltre all’ammenda di almeno € 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1 lettere d), e), f), g), i), m) e della perdita della gara. In caso di violazioni successive alla seconda, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra loro e tenuto conto delle concrete circostanze del fatto, la sanzione della perdita della gara e quelle di cui all’art. 18, comma 1, lettere d), f), g), i), m);

4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e non socio di cui all’art. 1, comma 5 o tesserato;

5. Prima dell’inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell’art. 18, comma 1.

In sintesi, il Consiglio Federale dello scorso ottobre ha cambiato l’impianto sanzionatorio della normativa: si è mantenuta la “territorialità” ma è subentrata la “condizionale” sui comportamenti discriminatori con la formula riferita alla “dimensione e percezione reale del fenomeno” in relazione alla quale potranno essere sanzionati i cori. Non ci sarà la chiusura automatica dello stadio alla seconda sanzione. Infine, se ci sarà buona condotta per un anno durante la sospensiva, il provvedimento decadrà.

Le novità rispetto al vecchio articolo 11 del Codice di Giustizia Sportiva sono contenute all’interno del comma 3 (evidenziate in neretto). In particolare, viene abbandonata la generica espressione “ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione” per far posto alla piuttosto vaga “dimensione e percezione reale del fenomeno espressione di discriminazione”, che è causa di tante discussioni e interpretazioni diverse.

In caso di coro discriminatorio bisognerà dunque valutare la sua dimensione ed il modo in cui verrà percepito, affinché abbia un peso tale da far scattare la sanzione. Ma qui nascono i problemi: che tipo di sanzione? Quanti sostenitori dovranno intonare quel coro: dieci o venti, cinquanta o cento, cinquecento o più? Da quale spicchio di stadio è partito quel coro? Tanti sono gli interrogativi e i dubbi che la giurisprudenza con le successive sentenze pian piano dirimerà.

Insomma le regole ci sono, ma non sono sufficienti a contenere tanta violenza e discriminazione. In fondo, repressione, tessera del tifoso, barriere e tornelli sono stati gli strumenti usati dalla politica per chiudere gli occhi e non voler vedere che dietro a quei cori offensivi tra romanisti e napoletani o chiunque altro, si nasconde qualcosa di ben più grave come purtroppo evidenziato dalla sparatoria di Tor di Quinto. Un odio verso l’altro essere umano che nessuna normativa potrà mai trasformare in qualcosa di bello, quello a cui si allude e che si immagina quando si parla di sport. Perché ancora tutta questa ipocrisia?

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