Diritti

DISINFORMAZIONE | In Turchia lo Stato decide anche che cosa volevi dire

Una donna muore nella provincia turca di Aydın. Si chiama Gülşen Erdoğan. Un giornale locale, Aydın Denge, pubblica la notizia e sui social la accompagna con una grafica nera e un titolo semplice quanto, evidentemente, pericoloso: «Erdoğan è morta». Non Recep Tayyip Erdoğan, presidente della Repubblica. Un’altra Erdoğan. Ma in Turchia, nell’agosto 2026, quella coincidenza di cognome è stata sufficiente per mettere in moto polizia, procura e tribunali.

Il 26 agosto quattro persone della redazione vengono fermate: l’editore Emin Aydın, la responsabile Yeşim Ülker e i giornalisti İslam Keleş e İrem Delice. La procura apre un’indagine per «diffusione pubblica di informazioni fuorvianti». I quattro vengono inizialmente rimessi in libertà sotto controllo giudiziario. Poi la procura ricorre contro la decisione e il 29 agosto Delice, autrice dell’articolo, viene portata in carcere. Il Committee to Protect Journalists ne ha chiesto il rilascio immediato il 2 settembre.

La storia potrebbe sembrare una barzelletta sul potere, se una giornalista non fosse davvero dietro le sbarre.

Il punto non è stabilire se quel titolo fosse perfetto. Probabilmente non lo era. Una grafica che mostra soltanto il cognome Erdoğan può suggerire per qualche secondo che si stia parlando del presidente turco. L’editore di Aydın Denge lo ha riconosciuto: un titolo può essere frainteso, una fotografia o una grafica possono essere preparate meglio, una redazione può correggere i propri errori. È quello che fanno i giornali da quando esistono i giornali.

Ma un titolo ambiguo è una questione editoriale. Il carcere è un’altra cosa.

Qui entra in scena l’articolo 217/A del codice penale turco, introdotto nel 2022 e ormai conosciuto dai suoi critici come la legge sulla «disinformazione» o, più esplicitamente, sulla censura. La disposizione prevede pene detentive da uno a tre anni per chi diffonde pubblicamente informazioni false riguardanti, tra l’altro, la sicurezza interna ed esterna, l’ordine pubblico o la salute pubblica, con l’intenzione di provocare paura, panico o preoccupazione e in maniera tale da mettere in pericolo la pace pubblica.

Letta così, la norma sembrerebbe perfino circoscritta. Non dovrebbe essere sufficiente che una notizia sia sbagliata. Dovrebbe essere falsa, riguardare determinati interessi pubblici, essere diffusa con uno scopo preciso e possedere anche la capacità di provocare conseguenze sulla collettività.

Ed è proprio qui che il caso di İrem Delice diventa molto più importante del suo titolo.

Perché per trasformare «Erdoğan è morta» in un possibile reato non basta stabilire ciò che la giornalista ha scritto. Bisogna stabilire che cosa volesse ottenere scrivendolo. Bisogna attribuirle un’intenzione: ingannare, spaventare, provocare panico. E questo nonostante la notizia alla quale il titolo rimandava riguardasse davvero una persona morta che portava davvero il cognome Erdoğan.

Il potere, così, non giudica più soltanto una frase. Pretende di entrare nella testa di chi l’ha scritta.

Non è un problema scoperto nell’estate 2026. Quando la legge venne approvata, la Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa mise in guardia proprio contro la sua formulazione. Chiese criteri più chiari per stabilire quando un’informazione possa essere considerata falsa e sottolineò che un’opinione non può essere trattata come un fatto da sottoporre a una prova di verità. Segnalò inoltre quanto fosse ampia la nozione stessa di diffusione pubblica, potenzialmente applicabile anche alla circolazione dei contenuti attraverso i social network.

La questione arrivò anche davanti alla Corte costituzionale turca. Nel novembre 2023 i giudici respinsero la richiesta di cancellare l’articolo 217/A, ritenendo la disposizione sufficientemente chiara e sostenendo che la tutela dell’ordine pubblico costituisse uno scopo legittimo. La decisione venne resa pubblica nel febbraio 2024.

Tre anni dopo, però, possiamo osservare la legge non soltanto attraverso ciò che prometteva di fare, ma attraverso ciò che ha fatto.

Secondo una dichiarazione congiunta sottoscritta nell’aprile 2026 dal Cpj e da altre organizzazioni per la libertà di stampa, dall’entrata in vigore della norma almeno ottantatré giornalisti sono stati incriminati centoquattordici volte. Fra quelli maggiormente colpiti risultano İsmail Arı del quotidiano BirGün e Alican Uludağ di Deutsche Welle Türkçe.

Non significa che tutti siano stati condannati. Ed è proprio questo uno degli aspetti più insidiosi.

Uno studio pubblicato nel marzo 2026 dalla Media and Law Studies Association, che ha analizzato i procedimenti seguiti tra il 2024 e il 2026, ha rilevato che i giornalisti costituiscono il settantadue per cento degli imputati nei casi esaminati relativi all’articolo 217/A. Secondo l’associazione, l’effetto più importante della norma non passa necessariamente dalle condanne definitive, ma dalla durata delle indagini, dai processi e dalla possibilità stessa della detenzione: sapere che un articolo, un post o perfino un errore può trascinarti davanti a un giudice modifica inevitabilmente il modo in cui lavori.

Si chiama effetto dissuasivo. Ma nelle redazioni ha un nome molto più semplice: autocensura.

Ad aprile è finito in carcere Mehmet Yetim, giornalista di Kulis TV, dopo avere pubblicato un’informazione successivamente corretta. A giugno le organizzazioni internazionali per la libertà di stampa chiedevano ancora la liberazione di İsmail Arı, detenuto dal 21 marzo e processato anche per «disinformazione».

İrem Delice arriva dopo.

Ed è forse proprio la banalità del suo caso a renderlo esemplare. Non stava pubblicando documenti segreti dello Stato, rivelando operazioni militari o chiamando la popolazione alla rivolta. Raccontava la morte di una donna. Il problema è stato un cognome. Erdoğan.

Il giornale sostiene che non vi fosse nessuna intenzione di riferirsi al presidente e nessun tentativo di ingannare i lettori. La procura sostiene evidentemente che vi siano elementi sufficienti almeno per indagare. Sarà eventualmente un tribunale a decidere se esista un reato. Questo va detto con precisione: İrem Delice non è stata condannata per disinformazione. È in custodia cautelare mentre l’indagine prosegue. Al momento della sua nota, lo stesso Cpj non era in grado di stabilire se la vicenda sarebbe arrivata a processo e la procura di Aydın non aveva risposto alla richiesta di commento dell’organizzazione.

Ma una democrazia non si misura soltanto dal numero delle condanne. Si misura anche da quanto deve avere paura una redazione prima di pubblicare.

La disinformazione esiste. Esistono notizie costruite deliberatamente per ingannare, campagne organizzate, manipolazioni, propaganda, falsificazioni industriali delle immagini e dei fatti. Fingere che il problema non esista sarebbe ingenuo. Ma consegnare allo Stato una definizione abbastanza elastica della «falsa informazione» da permettergli di trasformare un titolo ambiguo in una questione penale produce un rischio forse ancora maggiore: che a decidere il confine tra errore, interpretazione, satira, giornalismo e menzogna sia lo stesso potere sul quale il giornalismo dovrebbe esercitare il controllo.

A quel punto la domanda non è più soltanto chi stabilisca che cosa è vero. È chi può permettersi di sbagliare.

Un governo può fornire una versione inesatta dei fatti e correggerla. Un ministro può pronunciare una cifra sbagliata e rettificarla. Un presidente può cambiare ricostruzione e chiamarla precisazione. Se invece una giornalista rischia il carcere perché una donna morta aveva lo stesso cognome del capo dello Stato, il rapporto tra potere e informazione è già diventato terribilmente sbilanciato.

E non occorre inventare una disinformazione pericolosa per censurare il giornalismo. A volte basta decidere che chi ha scritto una notizia intendeva dire qualcos’altro.


FONTI PRINCIPALI

  • Committee to Protect Journalists, 2 settembre 2026: caso İrem Delice e Aydın Denge.
  • Corte costituzionale della Turchia: decisione sull’articolo 217/A del codice penale.
  • Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa: parere sulla normativa turca contro la disinformazione.
  • Committee to Protect Journalists e organizzazioni per la libertà di stampa, dichiarazione congiunta, aprile 2026.
  • Media and Law Studies Association, rapporto sui procedimenti relativi all’articolo 217/A, marzo 2026.


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